AGENDA
25 Maggio 2012
Perugia, Centro Congressi Galeazzo Alessi (ex Sala Borsa) Via Mazzini

Iniziativa organizzata da Federconsumatori con il Patrocinio, fra gli altri, di Legautonomie

4 Giugno 2012
Cesena, Sala del Consiglio comunale - Piazza del Popolo, 10

Organizzato da Legautonomie - Bureau van Dijk - Farneti & Padovani

8 Giugno 2012
Firenze, Istituto degli Innocenti - Salone Brunelleschi - P.zza SS. Annunziata 12

L'iniziativa, organizzata da Legautonomie e Istituto degli Innocenti, partendo da un'approndita ricognizione sullo stato attuale dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia in Italia, si propone di concorrere a definire un percorso che ne consenta la crescita sul piano quantitativo e qualitativo.

dal 25 Maggio 2012
al 27 Maggio 2012
Firenze - Fortezza Da Basso

Tema dellla IX edizione è: “Lavoriamo per il futuro. Lavoro, sostenibilità ed equitàâ€. Per informazioni: http://www.terrafutura.it/.

Legautonomie ha concesso il patrocinio all'iniziativa.

dal 13 Settembre 2012
al 15 Settembre 2012
Padova, Salone del Florovivaismo Flormat (Fiera di Padova)

13ª edizione dell'iniziativa che premia Province e Comuni che hanno investito impegno e risorse a favore del verde pubblico. Partecipazione gratuita, iscrizione entro il 25 maggio p.v.

RICERCHE
Home: Chi siamo: Statuto
Chi siamo

Articolo 1 - Principi generali
Articolo 2 - Attività internazionali
Articolo 3 – Aderenti, modalità di adesione, diritti ed obblighi
Articolo 4 - Sede
Articolo 5 - Associazione federale
Articolo 6 - Leghe regionali e delle province autonome
Articolo 7 - Strutture nazionali
Articolo 8 - Attività e strutture di servizio
Articolo 9 - Organi
Articolo 10 - Congresso nazionale
Articolo 11 - Il Consiglio federale
Articolo 12 - La Presidenza
Articolo 13 - Il Presidente
Articolo 14 - Il Coordinamento federale operativo
Articolo 15 - Il Tesoriere
Articolo 16 - Il Direttore
Articolo 17 –Finanziamento, patrimonio, bilancio, avanzi e disavanzi di gestione
Articolo 18 - Il Collegio dei Sindaci
Articolo 19 - Validità delle sedute degli organismi collegiali

Articolo 1 - Principi generali

La Lega delle Autonomie Locali, sinteticamente Legautonomie, è una associazione federata, autonoma, unitaria, pluralista, e senza fini di lucro, che intende promuovere un movimento a sostegno di una riforma federalista dello Stato italiano fondata sui principi della solidarietà, della sussidiarietà e della cooperazione istituzionale e sociale.

La riforma federalista delle istituzioni, dell'amministrazione e del sistema fiscale che la Lega delle Autonomie Locali persegue si fonda, inoltre, sui principi costituzionali dell'autonomia, della responsabilità, dell'unità della Repubblica e di uno sviluppo equilibrato del Paese. In particolare l'attività della Lega delle Autonomie Locali ispira la propria iniziativa: al riordino territoriale degli enti locali e alla riforma della pubblica amministrazione; al rinnovamento e all'efficienza dello stato sociale; alla partecipazione democratica dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche e sociali alla definizione delle scelte di governo; allo sviluppo ed il riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate; alla difesa, tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese; alla tutela dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità, al diritto alla sicurezza.

La Lega delle Autonomie Locali persegue l’unità ed il rafforzamento della rappresentanza delle autonomie locali anche attraverso la ricerca di forme di rappresentanza unitaria di tutte le associazioni delle autonomie locali.

La adesione della Lega delle Autonomie Locali a forme federative unitarie è deliberata dal Consiglio federale. Le Leghe regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono impegnate al conseguimento di questo obiettivo.

Articolo 2 - Attività internazionali

La Lega delle Autonomie Locali si riconosce nella costruzione di un’unità europea ispirata ai principi e ai valori della Carta Europea delle autonomie locali e della sussidiarietà.

La Lega delle Autonomie Locali svolge la sua attività sul piano internazionale ricercando la collaborazione con gli enti e le associazioni che rappresentano il sistema democratico e autonomistico a livello europeo ed internazionale e con quelle impegnate e nella cooperazione internazionale.

L'impegno prioritario della Lega delle Autonomie Locali e dei propri aderenti è rivolto a sostenere l'approvazione ed il pieno rispetto della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Articolo 3 – Aderenti, modalità di adesione, diritti ed obblighi.

La Lega delle Autonomie Locali è una Associazione di comuni, province, regioni, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.

Possono aderire alla Lega delle Autonomie Locali tutti gli enti locali. I parlamentari, i gruppi consiliari, le associazioni, i cittadini e le cittadine che condividono il presente Statuto, gli scopi dell'Associazione e intendono sostenerne le attività, possono partecipare alla sua vita associativa.

Gli aderenti concorrono alla definizione delle politiche della Lega delle Autonomie Locali nelle sue articolazioni nazionale, regionali e locali.

L'adesione degli Enti locali, avviene, in ottemperanza ai modi e termini di legge, mediante adozione di una apposita deliberazione e comporta la corresponsione di una quota associativa stabilita dall'Associazione. L’adesione delle associazioni e dei gruppi consiliari, nonché quella individuale, avviene con una manifestazione di volontà, in qualsivoglia modo espressa, e comporta la corresponsione di una quota di partecipazione stabilita dall'Associazione senza tuttavia assumere la qualifica di aderente. Tutti gli enti aderenti hanno paritetici diritti ed obblighi nei confronti dell’associazione ed hanno piena espressione di voto ogni qual volta sono chiamati ad esprimerlo, in conformità a norme di legge o del presente statuto. Le quote, o i contributi associativi, degli aderenti non sono rivalutabili e non potranno essere ceduti, né trasmessi a qualsivoglia titolo. Il recesso degli aderenti può essere manifestato entro il 31 ottobre di ogni anno ed avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il voto degli aderenti viene espresso secondo il principio del voto singolo in conformità al presente statuto e ai regolamenti. Gli associati hanno diritto a ricevere l'informazione sull'attività dell'Associazione, a ricevere convocazione delle assemblee, secondo le modalità stabilite dal presente statuto ed eventuali regolamenti, prendere visione delle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti ed usufruire delle attività di servizio dei suoi uffici.

Articolo 4 - Sede

La Lega delle Autonomie Locali ha sede in Roma.

Articolo 5 - Associazione federale

La Lega delle Autonomie Locali è federazione delle leghe regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 6 - Leghe regionali e delle province autonome

Gli aderenti alla Lega delle Autonomie Locali si organizzano a livello regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le Leghe regionali e delle province autonome definiscono i propri statuti, organizzazione, regolamenti e poteri in relazione alle loro specifiche esigenze nel rispetto delle finalità e dei principi del presente Statuto.
Le Leghe regionali e delle province autonome approvano e trasmettono al Coordinamento federale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Articolo 7 - Strutture nazionali

Gli organi nazionali della Lega delle Autonomie Locali assolvono alla funzione di promozione e di direzione politica delle iniziative aventi carattere nazionale, europeo ed internazionale, salva l’autonomia di ogni Lega regionale e delle province autonome di intrattenere rapporti di livello internazionale coerentemente con gli obiettivi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto.

Gli organi nazionali valorizzano le attività delle leghe regionali e delle province autonome assicurando ad esse anche una valenza nazionale nella unitarietà di indirizzo politico e programmatico.

Articolo 8 - Attività e strutture di servizio

Per portare alle autonomie locali un contributo di programmazione, di rinnovamento culturale, di servizio, la Lega delle Autonomie Locali promuove iniziative pubbliche, convegnistiche, seminariali, espositive ed editoriali finalizzate alla pubblicizzazione della cultura autonomista e delle esperienze istituzionali e gestionali di rilevante interesse per le autonomie locali e regionali, elabora, promuove e realizza progetti di formazione professionale, sia di qualificazione che di riqualificazione per la pubblica amministrazione.

Le diverse articolazioni della Lega delle Autonomie Locali possono altresì coadiuvare gli enti locali nelle loro attività istituzionali attraverso studi, ricerche, consulenze e attività di servizio, sia direttamente che attraverso la certificazione di strutture e prodotti.

Per il concreto svolgimento di tali attività potranno essere attivate specifiche forme di collaborazione con istituzioni, strutture e società di riconosciuta competenza e affidabilità, anche partecipandovi.

Articolo 9 - Organi

Gli organi della Lega delle Autonomie Locali sono:

Il Congresso
Il Consiglio Federale
La Presidenza
Il Presidente

Il Coordinamento federale operativo
Il Tesoriere
Il Direttore
Il Collegio dei Sindaci

Articolo 10 - Congresso Nazionale

Il Congresso della Lega delle Autonomie Locali è organo sovrano e definisce gli indirizzi politici dell’Associazione. Con deliberazione del Consiglio federale viene convocato ogni tre anni, mediante comunicazione epistolare diretta agli aderenti, nonché con pubblicazioni sui maggiori quotidiani e testate di interesse nazionale. Ogni aderente ha il diritto di parteciparvi e di votare secondo il principio del voto singolo.

Il Consiglio federale fissa la data, i temi e approva il regolamento congressuale che indica le modalità relative alla partecipazione e alla rappresentanza delle Leghe regionali e delle province autonome al Congresso nazionale. Della convocazione del Congresso e del relativo ordine del giorno è data notizia almeno tre mesi prima della data fissata.

Il Congresso elegge:

a) il Presidente nazionale della Lega delle Autonomie Locali scegliendo un amministratore locale o regionale in carica.

b) il Consiglio federale, su proposta della Commissione congressuale, tenendo conto della rappresentanza territoriale e nazionale della Associazione e della rappresentanza di genere con la presenza di almeno il 30% di ciascun sesso.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione del Consiglio federale con maggioranza di 2/3 dei componenti o su richiesta di almeno la metà delle leghe regionali e delle province autonome con apposite deliberazioni adottate dagli organismi statutariamente competenti. Per la convocazione straordinaria si applicano le stesse norme fissate per il Congresso ordinario.

Articolo 11 - Il Consiglio Federale

Il Consiglio federale definisce la politica della Lega delle Autonomie Locali e delibera sulle iniziative e sulle questioni principali di rilevanza nazionale secondo gli indirizzi fissati dal Congresso.

Il Consiglio federale elegge un suo Presidente e viene convocato almeno due volte l’anno in via ordinaria; può essere altresì convocato, in via straordinaria, su iniziativa di 1/3 dei suoi componenti o su richiesta di almeno 3 Leghe regionali o delle province autonome.

Il Consiglio federale ha facoltà di cooptare nuovi componenti in numero non superiore ad un decimo degli eletti dal Congresso, nonché di surrogare i suoi componenti dimissionari o impossibilitati a parteciparvi in via permanente.

Il Consiglio federale decide sull’adesione della Lega delle Autonomie Locali ad organismi internazionali.

Il Consiglio federale elegge la Presidenza, il Coordinamento operativo federale, il Tesoriere, il Collegio dei Sindaci. Nomina altresì il Direttore della Associazione.

I Presidenti e i Segretari delle leghe regionali e delle province autonome sono componenti del Consiglio federale di diritto. Ne fanno altresì parte di diritto gli ex presidenti e segretari della Lega nazionale delle Autonomie locali.

Il Consiglio federale nomina i componenti del Comitato tecnico scientifico dell’Associazione.

Articolo 12 - La Presidenza

La Presidenza, è organo collegiale di indirizzo e coordinamento politico generale dell'Associazione. Nomina i responsabili delle aree tematiche di lavoro e, su proposta del Presidente, il Vice Presidente vicario.

Alle riunioni della Presidenza sono invitati, sui temi di loro competenza se all'ordine del giorno, i responsabili delle aree tematiche di lavoro.

Articolo 13 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza politica della Lega delle Autonomie Locali, convoca, sentito il suo Presidente, il Consiglio federale determinandone l’ordine del giorno. Nomina i rappresentanti dell’Associazione nelle istituzioni, organismi, società ed enti di qualsiasi natura.

Il Presidente decade dalle sue funzioni nel caso di perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente Statuto.

Il Presidente decade altresì dalle sue funzioni per dimissioni ed impedimento permanente.

Nei casi di decadenza del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario che avvia le procedure per l'indizione, entro sei mesi, di un nuovo Congresso.

Articolo 14 - Il Coordinamento federale operativo

Il Coordinamento federale è organo di coordinamento e raccordo politico e organizzativo delle attività della Lega nazionale e delle leghe regionali. Assicura la continuità dell'azione politica della Lega delle Autonomie Locali costituendo settori di lavoro e nominandone i relativi responsabili. Del Coordinamento operativo federale fa parte il Presidente. Ne fanno altresì parte di diritto il Direttore, il Vice Direttore e il Tesoriere.

Il Coordinamento federale operativo stabilisce annualmente le quote associative e la loro ripartizione. Provvede ogni anno ad approvare, su proposta del Tesoriere, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Il Coordinamento federale operativo, su proposta del Tesoriere, delibera sulle misure straordinarie di carattere finanziario prevedendo le modalità, tempi certi e verificabili di ripristino dei criteri ordinari, disposti dall’art.17, di ripartizione delle quote.

Nell’adottare misure straordinarie, va comunque garantito il regolare svolgimento delle attività della Lega nazionale e delle Leghe regionali.

Il Coordinamento federale operativo, inoltre, provvede:

- a deliberare in materia di partecipazione dell’Associazione a società, istituzioni, fondazioni, consorzi ed enti di qualunque natura;

- ad adottare, nel caso di urgenza, delibere nelle materie di competenza del Consiglio federale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva;

- a deliberare nelle altre materie non riservate dal presente Statuto ad altri organi dell’Associazione;

- ad emanare atti di natura regolamentare.

Il Coordinamento federale è composto da almeno un rappresentante per ogni Lega regionale, oltre gli aventi diritto.

Il Coordinamento federale può deliberare l’esclusione dei singoli componenti dagli organi dell’Associazione per indegnità morale, per aver riportato condanne penali passate in giudicato, e per palese manifesta violazione delle norme del presente statuto.

Articolo 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la legale rappresentanza dell’Associazione, propone le linee di indirizzo finanziario, predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Coordinamento federale operativo; presiede alla ripartizione delle quote associative verso le Leghe regionali.

Articolo 16 - Il Direttore

Provvede alla gestione ordinaria dell’Associazione, in particolare, a puro titolo esemplificativo e non tassativo: dà esecuzione alle previsioni di bilancio; sovrintende al regolare funzionamento degli uffici; cura l’attuazione delle decisioni adottate dagli organi competenti; è il capo del personale dipendente ed è il referente delle altre risorse umane e professionali diverse da quelle “dipendentiâ€; sigla atti e contratti rientranti nei propri ambiti di competenza, svolge le funzioni di segretario delle sedute degli organi della Lega delle Autonomie Locali; Il Direttore è coadiuvato nelle sue attività da un Vice Direttore.

Articolo 17 - Finanziamento, patrimonio, bilancio, avanzi e disavanzi di gestione.

Le entrate della Lega delle autonomie locali , delle Leghe regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono costituite dai contributi associativi e dalle quote di iscrizione e partecipazione alle rispettive iniziative, nonché da ogni diversa entrata afferente le attività istituzionali od attività commerciali, purché siano marginali rispetto a quelle istituzionali. E’ comunque vietata la distribuzione di eventuali utili sotto qualsiasi forma o modalità.

I contributi associativi e le altre tipologie di entrate, confluiscono alla Lega delle Autonomie Locali secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto ed eventuali regolamenti. Resta impregiudicata la facoltà della Lega delle Autonomie Locali di destinare ulteriori fondi ad attività nazionali, di propria pertinenza, nonché alle attività delle Leghe regionali, senza per questo modificare in via permanente il criterio di distribuzione delle risorse.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, non potranno essere ripartiti, anche in maniera indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Alle Leghe regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono destinati i due terzi dei contributi associativi confluiti alla Lega nazionale e derivanti dalla loro competenza territoriale.

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 18 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre revisori ha il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa della Associazione e di riferirne al Coordinamento federale operativo. Nomina un Presidente tra i suoi membri.

Articolo 19 - Validità delle sedute degli organismi collegiali

Gli organi collegiali dell’Associazione deliberano a maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Il voto di norma è palese, salvo i casi che investono le qualità morali e intellettuali delle persone, ovvero in tutti i casi in cui rileva un obbligo di tutela dei dati sensibili degli interessati. Il voto è altresì segreto se a farne richiesta sono almeno il 30% dei presenti.

Le delibere e le determinazioni degli organi di cui all’art. 9 del presente statuto restano agli atti dell’associazione e sono disponibili per la visione, presso la sede dell’associazione, per ogni associato che ne faccia richiesta, previa domanda scritta.

Le principali delibere sono indicate nella bacheca sociale, anche come semplice indicazione e rimando alla visione diretta; il sito www.legautonomie.it, ogni successiva sua modifica o diverso dominio dell’associazione, è considerato bacheca sociale ed idonea forma di pubblicità verso gli aderenti.