La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana n. 63 del 2009 [Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia]; per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il percorso formativo è stato introdotto dalla regione unilateralmente, prima della data fissata dalla legge statale e prima che fossero raggiunti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni espressamente previsti dalla legge, in particolare, quello del 29 aprile 2010, con il quale, sono stati definiti, tra l’altro, «le competenze di base che tutti gli studenti devono acquisire nei percorsi di istruzione e formazione professionale» e «il repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale». La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale riguardante i commi 1, 4, 5 e 6 de medesimo articolo in quanto non risultanti investiti dalle censure sollevate con riferimento, in via diretta, al comma 2 e, in via indiretta al comma 3.