L'articolo 23, comma 1-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, dispone infatti che «Ai sensi e per effetti dell'articoli 1, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni».
Molgora ha ricordato tuttavia l’esistenza di contrasti giurisprudenziali in proposito. Nelle sentenze n. 18565 e n. 18570 entrambe del 21 agosto 2009, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, hanno affermato che la ruralità può essere riconosciuta solo qualora i fabbricati rurali siano accatastati nella categoria A/6 o D/10 a seconda che siano rispettivamente abitativi o strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Invece, nella sentenza n. 24299 del 18 novembre 2009, la Suprema Corte ha affermato che «non e oggetto di ICI il fabbricato (omissis) che indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci».
Molgora ha ribadito quanto già affermato in una precedente risposta per cui, relativamente al regime fiscale agevolato applicabile ai fabbricati destinati ad edilizia abitativa, si è sostenuto che occorre vengano rispettate contemporaneamente le condizioni oggettive e soggettive indicate dalle lettere a), a-bis), c), d) ed e) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26.