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Federalismo
13 Dicembre 2011
Sistemi contabili enti locali e Regioni: esame e indagine conoscitiva
Presso le Commissioni riunite per l'attuazione del federalismo fiscale e bilancio della Camera si è svolta l’audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (n. 427).
Sistemi contabili enti locali e Regioni: esame e indagine conoscitiva

Nell’ambito della indagine conoscitiva deliberata, oltre a rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, saranno ascoltati, eventualmente, altri esperti in materia.

Il Titolo I reca disposizioni generali sulla tempistica, ambito operativo, finalitĂ , e modalitĂ  della sperimentazione. Previsto un sistema premiante, e relativa revoca, per gli enti che partecipano alla sperimentazione, sotto forma di riduzione del contributo di tali enti alla manovra imposta dal patto di stabilitĂ  per l'anno 2012.

Il Titolo II reca la disciplina sperimentale per gli enti in contabilità finanziaria ed economico patrimoniale. Le regioni, le province, i comuni, nonché gli enti regionali e locali in sperimentazione devono adottare il Piano dei conti integrato. Disciplinata la struttura della codifica della transazione elementare, al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali.

Gli altri aspetti normati riguardano:

  • gli schemi dei bilanci ed i relativi allegati che gli enti in contabilitĂ  finanziaria in sperimentazione devono adottare accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 del 2011;
  • la facoltĂ  e non l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi e vincolati;
  • le prioritĂ  di utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
  • il riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte degli enti che adottano la contabilitĂ  finanziaria, fissandone le modalitĂ  operative;
  • il Fondo pluriennale vincolato;
  • il Fondo svalutazione crediti.

Il Titolo III disciplina la sperimentazione per gli enti in contabilitĂ  economico patrimoniale, con attenzione alla rilevazione SIOPE.

Il Titolo IV disciplina il Piano degli indicatori di bilancio e:

  • la presentazione di un Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
  • il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, il quale dall'anno 2014 deve essere inserito nel Piano di ciascun ente.
  • i requisiti minimi del Piano e le modalitĂ  di aggiornamento

Il Titolo V disciplina il bilancio consolidato degli enti in sperimentazione nonché:

  • l’obbligo di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societĂ  controllate e partecipate, secondo modalitĂ  e criteri individuati
  • definizione degli enti strumentali, societĂ  controllate e societĂ  partecipate da una regione o dall'ente locale

Il Titolo VI impone in capo agli enti in sperimentazione una serie di obblighi di comunicazione, nonché di trasmissione dei documenti contabili al «Gruppo bilanci» presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Atto 427
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