2. In merito alla corretta contabilizzazione della T.I.A.1, il comune può discrezionalmente decidere se esternalizzare la riscossione del tributo in capo al gestore del servizio, ma non può ometterne in ogni caso la movimentazione in entrata e in uscita nei documenti contabili dell'ente, in ossequio all'accertata natura tributaria della T.I.A.1, sancita dalla menzionata sentenza della Corte Costituzionale.
3. Le disposizioni normative in materia di patto di stabilità non possono essere eluse né disapplicate, anche con riferimento ad uno solo dei parametri da esse prese in considerazione. La neutralizzazione delle sanzioni, ovvero l'esclusione di taluni parametri di spesa dal conteggio di macro-parametri utili alla verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità , deve essere prevista in un apposito atto normativo avente vigore e forza di legge almeno pari alla disposizione che ha introdotto l'attuale sistema di coordinamento della finanza pubblica locale.
4. L'inosservanza delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Patto di stabilitĂ integra in astratto i presupposti per una pronunzia di grave irregolaritĂ ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, in sede di valutazione dei bilancio di previsione, per via dello sforamento dichiarato dei limiti connessi al contenimento della spesa corrente, entro il valore annuale minimo/medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio precedente il verificarsi dello scostamento dagli obiettivi del Patto.