Più nel dettaglio, la Corte costituzionale ha dichiarato: la non fondatezza e inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale avverso le disposizioni dell’art. 23-bis del dl 112/2008 conv. in L. 133/2008 e successivamente modificato dal dl 135/2009 conv. in L. 166/2009, promossi dalle regioni Piemonte, Liguria,Toscana, Emilia Romagna, Marche nella parte in cui limita gli affidamenti in house; l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 nella parte in cui assoggetta al patto di stabilità interno le società affidatarie dirette di servizi pubblici locali; l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale) per contrasto con il dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con riferimento alle competenze delle autorità di ambito AATO; l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) nella parte in cui disciplina il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica.
In allegato il testo della sentenza della Corte Costituzionale.