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Riforma Servizi pubblici
23 Febbraio 2010
Gestione servizio idrico piccoli comuni: l'audizione di Legautonomie alla Commissione ambiente sulla risoluzione 7-00218 Tommaso Foti
Si è svolta martedì 23 febbraio 2010 l'audizione informale di Legautonomie presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati in merito alla risoluzione 7-00218 Tommaso Foti sull'adeguamento dei limiti per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni.

Con riferimento alla risoluzione Foti, che prevede di estendere l’opzionalità dell’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato anche ai comuni fino ai 3.000 abitanti, Legautonomie ha fatto presente in audizione che la medesima risoluzione risulta superata alla luce delle recente approvazione in sede di Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, dell’abrogazione delle Autorità d’ambito territoriale.

Legautonomie ha espresso parere contrario alla risoluzione Foti e ha sottolineato che la materia della riorganizzazione delle competenze sul governo dei servizi pubblici locali debba essere ricondotta all’ampio confronto he si avrà con il dibattito parlamentare relativo all’approvazione del Ddl AC 3118, relativo alle funzioni fondamentali e Carta delle autonomie. In merito al tema dell’audizione si è fatto rilevare, come il citato DDl preveda l’obbligatorietà delle forme associate per i comuni sotto i 3.000 abitanti per l’esercizio di alcune funzioni fondamentali tra le quali quella relativa all’organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse generale, quale è l’approvvigionamento idrico.

Nell’occasione Legautonomie ha voluto ribadire il proprio sostegno al principio ispiratore della cosiddetta legge Galli che riconosce come primario il valore pubblico e sociale dell’acqua. E la necessità di rafforzare la funzione del soggetto regolatore e di controllo del sistema idrico, a salvaguardia della qualità del servizio e dei cittadini utenti.

Tra gli altri rilievi che sono stati presentati in audizione, Legautonomie ha sottolineato come la riforma dei servizi pubblici attuata con l’art-23 bis del DL 112 / 2008 e le modifiche introdotte dall’art. 15 del DL 135 del 2009, consentono ai comuni di attivare gestioni “in house”, solo dove è impossibile ricorrere al mercato e obbliga inoltre le amministrazioni a svendere le proprie partecipazioni societarie con un rilevante danno patrimoniale.

In allegato la nota di Legautonomie.

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